Limiti ai pignoramenti

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Limiti ai pignoramenti

Creditori ed esecuzione forzata presso terzi: il conto, il fido, il rapporto cointestato, il margine disponibile, i rapporti con la banca pignorata.

Il creditore in linea generale può pignorare le somme che si trovano nella diretta disponibilità del proprio debitore; ma, una volta che il denaro è affluito sul conto corrente bancario intestato a quest’ultimo non è possibile pignorare i singoli versamenti.

L’unico pignoramento possibile è quello del saldo positivo del conto, posto che il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente ma semplicemente lo blocca fino alla definitiva soddisfazione del creditore.

Il vincolo del pignoramento non può comunque ricomprendere il cosiddetto margine disponibile, cioè la quota utilizzabile del fido concesso all’accreditato.

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Fonte: laleggepertutti.it